PROCESSO AI 25 MANIFESTANTI - Le motivazioni
15. Le decisioni sulle azioni civili
Le decisioni sulle azioni civili
1. A seguito della condanna di CC, CM, VV per il delitto di devastazione e saccheggio – contestato
al primo al capo 12 n. 4, alla seconda ed al terzo al capo 17 n. 5 - commesso ai danni dell’agenzia n.
84 della parte civile Banca CARIGE s.p.a., questi imputati devono essere condannati a risarcire a
quest’ultima i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del
danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Dalle prove documentali acquisite si può ritenere in questa sede dimostrata la sussistenza di un
danno patrimoniale nella misura complessiva di Euro 10.000,00.
I tre imputati vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento a favore della parte civile
Banca CARIGE s.p.a. di una provvisionale di Euro 10.000,00 immediatamente esecutiva come per
legge.
Gli stessi devono essere anche condannati al pagamento in favore della medesima parte civile delle
spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
DP è stato assolto dal reato ai danni dell’Agenzia della banca CARIGE, pertanto nei suoi confronti
la domanda della parte civile non può essere accolta.
2. A seguito della condanna di FL e MM per il delitto di lesioni personali – rispettivamente il primo
al capo 41 ed il secondo al capo 63 – ai danni della parte civile CAVATAIO Filippo i due imputati
devono essere condannati a risarcire a quest’ultima i danni conseguenti al reato per il quale vi è
condanna.
Dagli atti risulta che nell’occorso CAVATAIO riportò uno stato di shock giudicato guaribile in
giorni 30.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del
danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Dalle prove documentali acquisite si può ritenere in questa sede dimostrata la sussistenza di un
danno morale nella misura complessiva di Euro 2.000,00.
I due imputati vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento a favore della parte civile
CAVATAIO Filippo di una provvisionale di Euro 2.000,00 immediatamente esecutiva come per
legge.
Gli stessi devono essere anche condannati al pagamento in favore della medesima parte civile delle
spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
3. A seguito della condanna di CM per il delitto di devastazione e saccheggio contestatole al capo
17 n. 9 e costituito dal danneggiamento anche a mezzo incendio della casa Circondariale di Genova
Piazzale Marassi, l’imputata deve essere condannata a risarcire alla parte civile Ministero della
Giustizia i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del
danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
VV non era imputato di questo reato, mentre FA è stato assolto da esso.
La domanda formulata nei loro confronti dalla parte civile Ministero della Giustizia non può essere
accolta.
4. BD, CS, CD, DRF, DAF, DAAF, DPA, FA, FTO, MM, PP, TF, CC, DIM, FL, PF hanno
riportato condanna per i reati di danneggiamento aggravato ai veicoli blindati dell’Arma dei
Carabinieri loro rispettivamente contestati ai capi 12, 29, 32, 48 e 55.
Tutti questi devono anche essere condannati in solido tra loro a risarcire alla parte civile Ministero
della Difesa i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
FL e MM sono stati altresì condannati per i reati di resistenza aggravata e di lesioni personali ai
danni dei Carabinieri CAVATAIO Filippo, PLACANICA Mario e RAFFONE Dario, contestati
rispettivamente ai capi 40 e 41 per FL e 62 e 63 per MONAI.
I militari hanno riportato lesioni documentate.
Entrambi gli imputati devono essere condannati in solido tra loro a risarcire alla parte civile
Ministero della Difesa i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
In entrambi i casi le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione
integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
SN, CC, CS sono stati assolti dai reati loro ascritti ai capi 55 per la SN, 14 e 15 per CC, 60 e 61 per
CS.
Pertanto la domanda formulata nei loro confronti dalla parte civile Ministero della Difesa non può
essere accolta.
5. A seguito della condanna di VA per il reato di lesioni personali ai danni dell’Ispettore di Polizia
SANCINETO Antonio, dipendente della parte civile Ministero dell’Interno, l’imputato deve essere
condannato a risarcire a quest’ultima i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
L’Ispettore SANCINETO ha riportato lesioni personali documentate.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del
danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
AC e VA sono stati assolti dai fatti di devastazione, loro contestati al capo 3 n. 6 e 7, pertanto la
domanda formulata nei loro confronti dalla parte civile Ministero dell’Interno in relazione a quei
fatti non può essere accolta.
6. I reati di cui agli articoli 419 e 337 c.p. per i quali gli imputati AC, VA, CC, CM, VV, DP, DIM,
FL, FA, PF, BD, CS, DRF, DAF, DAAF, DPA, FA, FTO, MM, PP, TF, UD, MI sono stati
rispettivamente condannati fondano la loro responsabilità civile nei confronti delle parti civili
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno anche per i danni di carattere non
patrimoniale da essi derivanti.
La risarcibilità del danno non patrimoniale subito da una persona giuridica a seguito della
commissione di un reato è ammessa dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. III 3/10/2007 n.
38290, P.C. in proc. Abdoulaye:
“le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il
danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno
coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito
da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a
ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura
come lesione della personalità o identità del sodalizio”.
Nella specie si ravvisa nei fatti per cui è condanna un danno all’immagine delle due parti civili.
La giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno all’immagine dell’Ente pubblico (Corte di
Cassazione Sez. VI 4/10/2004 n. 2963, Aiello):
“è risarcibile il "danno all'immagine" ad organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione
della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali” (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto sussistente la legittimazione alla costituzione di P.C. di un consigliere comunale in relazione al
danno all'immagine patito dal Comune a causa delle condotte di peculato commesse da Sindaco).
Nello stesso senso si veda anche la sentenza emessa il giorno 1/10/2002 dalla Sez. III della Corte di
Cassazione con il n. 35868:
“In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un
procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata
con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una
illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno
all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima
la risarcibilità del danno patito dall'ente locale”.
Tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto il Ministero dell’Interno quali rappresentanti
dello Stato hanno subito una sensibile diminuzione di prestigio sia all’interno sia all’esterno del
Paese a causa dei gravi e ripetuti disordini che mettendo in pericolo l’ordine pubblico, quindi la
sicurezza dei cittadini ne hanno compromesso fortemente l’immagine.
Ciò vale non solo per i fatti ascrivibili ai manifestanti riconducibili al c.d. Blocco Nero, nel senso
chiarito in motivazione, ma anche per tutti gli altri fatti oggetto di questo processo.
In particolare il danno sussiste anche a causa delle condotte illecite commesse nel pomeriggio del
20 luglio per i quali gli imputati hanno riportato condanna.
Si è visto come la causa di giustificazione prevista dall’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 esaurisca il
proprio effetto da un certo momento ben identificato, corrispondente all’assalto al blindato rimasto
in panne nello slargo di Corso Torino.
Da quel momento in poi le condotte di resistenza a pubblico ufficiale tenute da alcuni imputati non
trovano più alcuna giustificazione né sul piano del diritto penale né su quello del diritto civile.
Questo fonda la risarcibilità del danno all’immagine subito dalle due parti civili per i fatti illeciti
commessi da quel preciso momento in avanti.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del
danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
7. Gli imputati di cui sopra devono essere condannati in solido tra loro anche al pagamento in
favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero
della Difesa e Ministero della Giustizia delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro
20.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.