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Ordinanza prefettizia del 2 giugno 2001

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Premesso :
- che nei giorni 20, 21 e 22 luglio la citta' di Genova ospitera' il Vertice G8, cui parteciperanno i Capi di Stato o di Governo dei Paesi maggiormente industrializzati ;
- che e' esigenza prioritaria garantire le indispensabili misure capaci di contemperare le esigenze dei cittadini, la loro tutela e gli elevati standard di garanzia a favore dei partecipanti all'incontro internazionale ;

RITENUTA l'insopprimibile necessita' di modificare, in via eccezionale e temporanea, le ordinarie condizioni di agibilita' delle zone interessate ;

EFFETTUATA un'attenta valutazione tecnica dei luoghi ed una prudente ponderazione delle informative acquisite in ordine a prevedibili disordini e turbative dell'ordine pubblico ;

RAVVISATA la necessita' di individuare fasce differenziate per le quali adottare specifiche prescirzioni, dal momento che vi insistono edifici come il Palazzo Ducale, il Palazzo del Governo, il Teatro carlo Felice, i Magazzini del Cotone, la Stazione Marittima e l'area portuale, interessati all'evento ;

RAVISATA altresi' la necessita' di definire un'ulteriore zona contigua di rispetto caratterizzata anch'essa dall'imposizione di determinate prescrizioni ;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di grave necessita' pubblica per adottare un provvedimento straordinario indispensabile alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il cui contenuto e' stato sottoposto al parere del Comitato Provinciale e del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ;

RITENUTO infine di dover emanare il presente provvedimento in sufficiente anticipo rispetto alla data stabilita, al fine di consentire alle Autorita'Competenti la tempestiva predisposizione dei conseguenti atti esecutivi che, a loro volta, avranno influenza anche sulle situazioni contrattualmente definite da parte degli operatori turistici, vettori ed agenzie del settore ;

VISTO l'art. 2 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

DISPONE

A) all'interno dell'area (denominata "zona rossa"), delimitata nel suo perimetro nell'unito allegato e che nello specifico sara' dettagliata con appositi provvedimenti dal Questore e, limitatamente all'area portuale, del Comandante della Capitaneria di Porto, a decorrere dalle ore 7.00 del giorno 18 luglio 2001 e sino alle ore 20.00 della omenica 22 luglio 2001 ;

1. il divieto di accesso pedonale - ad esclusione di coloro i quali nella zona siano residenti o dimoranti di fatto, debbano svolgervi attivita' lavorativa (ad eccezione dei cantieri edili), debbano assicurarvi servizi inderogabili di pubblica utilita' o debbano assolvervi doveri di assistenza . Le persone comprese nelle predette categorie saranno munite di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorita' di P.S. e consegnata a cura del Comando Polizia Municipale. Saranno valutate in via eccezionale dalla stessa Autorita' di P.S. eventuali ulteriori gravi e comprovate esigenze di accesso che daranno luogo al rilascio di apposita autorizzazione a tempo determinato ;

2. il divieto di accesso e di sosta veicolare esteso :
- a tutti i mezzi privati - sono esentate dal divieto talune categorie che saranno preventivamente munite di apposita autorizzazione, quali i portatori di handicap, i medici in visita, i fornitori di servizi di emergenza e comunque non differibili e di prodotti farmaceutici. I distributori di giornali e i fornitori di beni di consumo saranno autorizzati all'accesso esclusivamente nella fascia oraria tra le 5.00 e le ore 7.30.

- ai mezzi di pubblico trasporto - fatto salvo il servizio bus-navetta che verra' concordato con l'Azienda Mobilita' e Trasporti.

3. il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico fatte salve le esigenze per interventi urgenti ai fini della tutela della pubblica incolumita'.

4. il divieto di pubbliche manifestazioni di qualunque genere, compresa l'attivita' di volantinaggio.

5. la sospensione dell'attivita' di pubblica affissione ;

6. la sospensione di tutte le attivita' di vigilanza privata ad eccezione del servizio trasporto e scorta valori che sara' disciplinato con provvedimento del Questore ;

7. all'interno della zona Expo' - Porto Antico - Magazzini del Cotone (come individuata con provvedimento dell'Autorita' di Polizia), atteso che il centro stampa ibi ubicato sara' gia' in funzione dal giorno 18 per i servizi collegati al precedente Vertice dei Minstri degli Affari Esteri dei giorni 18 e 19 luglio, a decorrere dalle ore 7.00 del 16 luglio sino alle ore 20.00 di domenica 22 luglio 2001 ;

- i divieti gia' specificati alla precedente lettera A), punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ;
- la sospensione di tutte le attivita' nell'area delle riparazioni navali (calata Boccardo - calata Gadda), fatte salve le esigenze per la sicurezza degli impianti e per gli interventi di emergenza ;

Inoltre :
- la sospensione dell'Attivita' del Mercato del Pesce di Piazza Cavour, con decorrenza dalle ore 8.00 del giovedi 19 alle ore 20.00 di domenica 22 luglio ;

8. la sospensione dei lavori di costruzione della metropolitana sull'intero tratto nel periodo intercorrente tra le ore 20.00 del 17 maggio 2001 e le ore 20.00 del 22 luglio 2001 nonche' l'obbligo di messa in sicurezza dei relativi cantieri ;

9. la sospensione dell'attivita' commerciale presso il Mercato Orientale di via XX Settembre ;

10. la sospensione delle attivita' di commercio ambulante ;

11. la chiusura al traffico dalle ore 7.00 del 19 fino alle ore 20.00 del 22 luglio su entrambe le carreggiate della strada sopraelevata "Aldo Moro" destinate ad utilizzo esclusivo delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei cortei ufficiali. Gli ingressi e le uscite intermedie saranno gia' 'interdette dalle ore 7.00 del 18 alle ore 20.00 del 22 luglio;


B) all'interno dell'area denominata "zona gialla" meglio delimitata nei suoi confini nel richiamato allegato e che sara' anch'essa dettagliata da un provvedimento del Questore dalle ore dalle ore 7.00 del giorno 18 luglio 2001 e sino alle ore 20.00 della domenica 22 luglio 2001 ;


1. il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico fatte salve le esigenze per interventi urgenti ai fini della tutela della pubblica incolumita'.

2. il divieto di pubbliche manifestazioni di qualunque genere, compresa l'attivita' di volantinaggio.

3. il divieto di sosta, fermata e transito dei veicoli nelle adiacenze di alcuni obiettivi o aree particolarmente sensibili che saranno successivamente individuati dall'Autorita' di Polizia ;

4. la chiusura della Stazione Metropolitana di Principe e la sospensione delle attivita' ne ltratto Di Negro - Principe ;


C) nell'ambito del bacino portuale :

1. il divieto di ingresso di ogni unita' navale dall'imboccatura di levante del porto dalle ore 11.00 del 18 luglio 2001 alle ore 24.00 del girono 22 luglio 2001 .

2. il divieto di ormeggio e navigazione dalle ore 7.00 del 16 luglio 2001 fino alle ore 24.00 del 22 luglio 2001, in tutto il bacino acqueo antistante la fascia litoranea interdetta (bacino Porto Vecchio - bacino delle Grazie) nonche' nell'area delle Riparazioni Navali ad eccezione dei mezzi nautici adibiti ai servizi portuali.

3. la sospenzione dalle ore 11.00 del 18 luglio fino alle ore 24.00 del 22 luglio 2001 delle attivita' portuali che si svolgono nel bacino di Sampierdarena che potrebbero avere negativi riflessi sulla piena fruibilita' della viabilita' interna portuale che rappresenta una risorsa logistica irrinunciabile nella realizzazione di percorsi viari alternativi ;

4. l'interdizione alla navigazione in tutto lo specchio acqueo che delimita le piste dell'aeroporto Cristoforo Colombo ed il confine occidentale dello scalo aereo (verso Sestri Ponente). Saranno valutate in via eccezionale dall'Autorita' di Polozia e dall'Autorita' Marittima eventuali esigenze di navigazione.


D) nell'ambito dell'area dell'aeroporto Cristoforo Colombo, che rappresenta al pari della "zona rossa" un'area ad alto rischio e che sara' anch'essa delimitata con apposito provvedimento dell'Autorita' di P.S. dovranno essere adottate le misure limitative di cui alla lettera A) punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle ore 7.00 del giorno 19 luglio 2001 alle ore 20.00 del 22 luglio 2001 . Nello stesso periodo lo scalo sara' chiuso al traffico aereo civile, commerciale e privato. L'Ente Nazionale di Assistenza al Volo disporra' con roprio provvedimento il divieto di sorvolo degli spazi aerei sovrastanti le aree interessate all'evento. Con successivi provvedimenti verranno impartite le necessarie disposizioni con riguardo al traffico ferroviario e autostradale. Le Autorita' e gli Enti interessati, ciascuno per la parte di competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione degli atti conseguenti

Genova, li'2 giugno 2001
IL PREFETTO (Di Giovine)