Testo del ricorso al TAR presentato dal pool di avvocati dell'Associazione giuristi democratici
contro l'ordinanza prefettizia che istituisce la "Zona rossa"
Vai al testo dell'ordinanza prefettizia
Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - GENOVA
RICORSO
Nell’interesse delle associazioni Circolo Nuova Ecologia – Legambiente,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig ***, con sede
in Genova, Via Caffa n. 3/5, del Centro Ligure di Documentazione per la
Pace, in persona del suo legale rappresentante, sig.ra *** con sede in
Genova, elettivamente domiciliati in Genova, Salita Salvatore Viale 5/8
S, presso lo studio dell’Avv. Dario Rossi che li rappresenta e difende
congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Emilio Robotti del Foro di
Genova, Roberto La Macchia e Roberto Carapelle del Foro di Torino, e all’avv.
Nicola Vetrano del Foro di Napoli, giusta procura a margine del presente
atto,
c o n t r o
il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore, e
la Prefettura di Genova in persona del Prefetto pro-tempore,
domiciliati presso l’Avvocatura dello Stato, Viale Brigate Partigiane n.
2 Genova,
nonché contro
Il Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato
in Genova, Via Garibaldi n. 9, e l’Autorità Portuale di Genova,
in persona del legale rappresentante, Via della Mercanzia n. 2, Palazzo
San Giorgio
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti
dell’Ordinanza Prefettizia n. Prot. N. 288/D.P. emessa da Prefetto
di Genova, in data 02 Giugno 2001, con la quale il Prefetto di Genova ha
adottato provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 2, Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931, al fine di garantire
il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione del vertice
G8 che si terrà in Genova nei giorni 20, 21, 22 Luglio, limitatamente
a quanto disposto alla lettera A), n. 1, n. 2, n. 4, e alla lett. B), n.
2 e 3, nonché di ogni altro atto connesso, precedente, presupposto
o conseguente, anche non noto.
PREMESSO CHE
Le Associazioni ricorrenti, si prefiggono la protezione della persona
umana e dell’ambiente, si battono per un’equa distribuzione delle risorse
a livello sia mondiale che locale, nonché per la promozione della
pace, del disarmo e della giustizia sociale, come risulta dagli stessi
statuti che si allegano.
Esse hanno inoltre aderito al cartello di oltre 730 associazioni denominato
Global Social Forum (G.S.F), che ha indetto una serie di iniziative pubbliche
che si terranno in Genova in occasione del Vertice dei G8 del 20, 21, 22
Luglio 2001.
Con l’ordinanza impugnata, il Prefetto, come si legge nelle premesse
del provvedimento, ha ritenuto la necessità di modificare, in via
eccezionale e temporanea le condizioni di agibilità delle zone interessate;
ha ravvisato la necessità di individuare fasce differenziate in
ragione dei diversi edifici interessati all’evento; ha ravvisato altresì
la necessità di individuare un’ulteriore zona contigua di rispetto
caratterizzata anch’essa dall’imposizione di determinate prescrizioni;
ha ritenuto sussistessero le condizioni di grave necessità pubblica
per adottare un provvedimento straordinario indispensabile alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Sulla base di tali premesse, il Prefetto ha individuato una
c.d. “Zona Rossa” (lettera A), corrispondente al centro della città
e alla zona portuale ove vengono posti il divieto di accesso pedonale (lett.
A n. 1), con qualche limitata eccezione, nonché il divieto di accesso
e di sosta veicolare ivi compresi i trasporti pubblici (lett. A n. 2),
il divieto di manifestazioni di qualsiasi genere compreso il volantinaggio
(lett. A n. 4) e altro ancora.
Tale ordinanza ha inoltre individuato una zona di rispetto esterna
alla zona rossa, la c.d. “Zona Gialla”, nella quale vengono stabiliti altri
divieti tra cui il divieto di pubbliche manifestazioni, di svolgere attività
di volantinaggio (lett. B n. 2), di transitare e sostare con i veicoli
in prossimità di alcuni obiettivi successivamente individuati dall’autorità
di Polizia (lett. B n. 3), e altro ancora.
L’Ordinanza prefettizia rimette l’individuazione dettagliata dei limiti
delle zone Rossa e Gialla, ad appositi e successivi provvedimenti del Questore
e all’Autorità di P.S..
Le Associazioni ricorrenti, sono seriamente pregiudicate dall’esecuzione
dei provvedimenti di cui all’Ordinanza contestata.
Ciò sia in relazione agli interessi dei singoli individui loro
associati, sia in relazione alla tutela degli interessi della collettività
dei quali sono legittime portatrici (si sottolinea che il Circolo Nuova
Ecologia – Legambiente, in ragione della sua appartenenza all’Associazione
nazionale Lega per Legambiente, è legittimato a ricorrere contro
gli atti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86,
così come stabilito dal DM 20/02/1987, art. 1), sia in considerazione
del fatto che hanno aderito pubblicamente al Global Social Forum, e alle
iniziative da questo indette, in occasione del Vertice dei G8.
Le esponenti si sono determinate dunque a proporre la presente impugnazione,
ritenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti
MOTIVI:
1) Illegittimità della lett. A) n. 1, n. 2, n. 4, e della
lett. B) n. 2 e 3, dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 2
R.D. n. 733/1931 combinato con il disposto di cui agli art. 16, 17, 21,
1, 35, 41 Costituzione. Eccesso di potere per travisamento
dei fatti e carenza di presupposti legittimanti la sospensione dei diritti
di cui agli articoli 16, 17, 21, 1, 4, 35 e 41 Costituzione
L’ordinanza impugnata è stata emanata ai sensi dell’art. 2,
T.U.L.P.S. che attribuisce al Prefetto, “in caso di urgenza o per grave
necessità pubblica” la facoltà di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
La Corte Costituzionale dopo aver dato una prima interpretazione della
norma in oggetto con la sent. N. 8/1956, considerato che i giudici di merito
continuavano a ritenere legittimo che le ordinanze prefettizie, nel concorso
di determinate circostanze, potessero affievolire i diritti soggettivi
dei cittadini garantiti dalla Costituzione, a interessi legittimi, si pronunciò
nuovamente, con sentenza n. 26/1961, in ordine all’art. 2 TULPS, dichiarando
l’illegittimità costituzionale di tale norma nei limiti in cui attribuisce
ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei limiti
dell’ordinamento giuridico.
Si legge in tale pronuncia che “l’art. 2 conferisce al Prefetto poteri
che non possono considerarsi di carattere legislativo, quanto alla loro
forma e quanto ai loro effetti”. Quanto al contenuto … “finchè si
mantengano nei limiti dei principi dell’ordinamento giuridico, non possono
mai essere tali da invadere il campo riservato all’attività degli
organi legislativi, né a quella di altri organi costituzionali.
Il rispetto di quei limiti impedisce ogni possibile violazione degli art..
70, 76, 77 e dell’art. 1, 2° c. della Costituzione.”
Tale sentenza stabilisce quindi che i provvedimenti prefettizi non possono
mai essere in contrasto con quei precetti costituzionali che, rappresentando
gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono alcuna possibilità
di deroga nemmeno alla legge ordinaria. Quanto alle materie in cui la Costituzione
dispone una riserva di legge, ove tale riserva è assoluta non può
concepirsi che l’art. 2 permetta l’emanazione di atti amministrativi che
dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione.
Per il campo delle riserve relative si ritiene invero ammissibile che la
legge ordinaria attribuisca alla P.A. la facoltà di emanare atti
anche normativi, purchè la legge indichi i criteri idonei a delimitare
la discrezionalità dell’organo cui il potere è stato attribuito.
Da quanto sopra emerge chiaramente che nel caso di specie non può
ritenersi legittima l’ordinanza in oggetto, nella parte in cui incide sulle
libertà fondamentali dell’individuo riconosciute e tutelate dagli
articoli della Costituzione indicati in rubrica.
a) Quanto all’art. 16 Costituzione. lo stesso sancisce che ogni
cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio
dello stato, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza. La libertà di circolazione
“in qualsiasi parte” del territorio dello stato, costituisce una delle
libertà fondamentali della nostra carta costituzionale, e rientra
nel novero dei diritti pubblici soggettivi del cittadino. Tale libertà
è tutelata da una riserva di legge “assoluta”, ovvero può
essere disciplinata e limitata solo mediante una legge formale, e solamente
per motivi di sanità e sicurezza. Ne deriva che lo stesso legislatore
può introdurre dei limiti unicamente per le ragioni ivi disciplinate
(sanità e sicurezza). Non è invero consentito al legislatore
delegare tale attività alla P.A., né, a maggior ragione,
è consentito alla P.A. introdurre delle deroghe e dei limiti alla
libertà di circolazione dei cittadini. Donde l’illegittimità
dell’ordinanza in relazione a quanto statuito alla lettera A), n. 1 (divieto
di accesso pedonale), n. 2 (divieto di circolazione veicolare).
b) Quanto all’art. 17 Cost. - L’ordinanza si pone inoltre in contrasto
con l’art. 17 Cost., che sancisce che il divieto dell’autorità può
essere solo successivo al ricevimento del preavviso dato dai manifestanti,
e per comprovati motivi di sicurezza. Devesi dunque ritenere l’illegittimità
di un provvedimento che vieta preventivamente qualsiasi manifestazione,
all’interno delle zone Rossa e Gialla.
c) Quanto all’art. 21 cost. Risulta parimenti viziata l’ordinanza
impugnata nella parte in cui vieta l’attività di volantinaggio.
Tale attività costituisce una forma di manifestazione del pensiero,
insopprimibile e incomprimibile, poiché, ai sensi dell’art. 21 Cost.,
tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Non sono previste
limitazioni a tale libertà, neppure introdotte mediante legge ordinaria,
che dunque, qualora provvedesse in tal senso, incorrerebbe senz’altro in
una censura di incostituzionalità. Non si vede dunque come tale
diritto possa essere limitato in base ad una mera ordinanza prefettizia,
senza che la stessa non venga dichiarata illegittima.
d) Quanto agli art. 1, 35, 41, Cost. Si rileva infine
che è parimenti violato il diritto al libero svolgimento dell’attività
lavorativa e di esercitare tutte le facoltà che sono inerenti al
lavoro ed all’iniziativa economica, consacrati negli art. 1, 35, 41, Cost.
Il fatto che all’interno della Zona Rossa non possano accedere che le persone
indicate nella lett. A) n. 1, previo rilascio di apposita autorizzazione,
incide direttamente su tutte le attività economiche e lavorative
che si svolgono abitualmente nel centro cittadino, con conseguente grave
penalizzazione della collettività, considerato il fatto che nella
c.d. Zona Rossa sono ubicati tutti i principali uffici pubblici e privati.
La giurisprudenza è assolutamente conforme nell’applicazione
dei principi di cui sopra.
Si veda al riguardo Corte Costituzionale n. 201/1987, (in F.I. 1988,
I, 3538), che ribadì che “nel nostro ordinamento costituzionale
non sono individuabili clausole che autorizzino in via generale modifiche,
o anche soltanto deroghe, alla normativa primaria con disposizioni relative
tanto a casi singoli, quanto ad una generalità di soggetti o a una
serie di casi per motivi di necessità e/o urgenza (diverse, come
è ovvio, sono le ipotesi di cui agli art. 78 e 77 Cost.). Per l’esercizio
da parte dell’autorità amministrativa di siffatti poteri, con effetto
di deroga, occorre, una specifica autorizzazione legislativa che anche
senza disciplinare il contenuto dell’atto (questo in tal senso può
considerarsi libero), indichi il presupposto, la materiale finalità
dell’intervento e l’autorità legittimata”. Prosegue la Corte che,
anche se non predeterminato, “il contenuto delle disposizioni derogatorie
è soggetto a rispettare le garanzie costituzionali, e a non invadere
la < riserva assoluta > di legge (nel caso di < riserva relativa
> la norma primaria attributiva dei cennati poteri deve comunque adeguatamente
delimitarne il carattere discrezionale)”.
In senso conforme si cita Pretura di Milano 20/06/1990 (F.I. 1991,
pag. 2280), adita per la disapplicazione di un decreto prefettizio che
vietava la vendita delle bevande alcoliche nella provincia di Milano. Il
Pretore, rilevò che “l’art. 2 T.U. L.P.S. ha il fine di garantire
l’ordine pubblico, che non consente in alcun caso di violare i principi
dell’ordinamento giuridico, ovunque tali principi siano espressi e comunque
essi risultino, e precipuamente non possono essere in contrasto con i precetti
della Costituzione”. In applicazione di tale principio, il Pretore disapplicò
l’ordinanza, in quanto la stessa comportava una violazione del diritto
di accedere alla proprietà privata. Ciò sulla base della
considerazione che l’art. 42 della Costituzione, contiene una riserva di
legge relativa e che nessuna disposizione di legge è intervenuta
per consentire all’autorità amministrativa il sacrificio di detta
libertà.
Vedasi infine Tribunale Penale di Roma che con sentenza 26 Luglio 1990
(in Diritto & Pratica del Lavoro n. 47/1990) ritenne non sussistere
il reato di cui all’art. 650 c.p. laddove venga effettuato uno sciopero
nonostante la precettazione (disposta dal Prefetto con ordinanza
ex art. 2, T.U. L.P.S.) se quest’ultima risulta essere stata disposta al
di fuori dei presupposti che la legittimano. Il Tribunale ritenne che l’ordinanza
prefettizia non avesse tenuto conto della riserva di legge posta all’art.
40 Cost. che ha “demandato al solo legislatore la possibilità di
porre delle limitazioni al diritto di sciopero, operando tali scelte in
correlazione con altri diritti costituzionalmente garantiti”. “Un intervento
successivo da parte di organi del potere esecutivo, cui verrebbe rimessa
un’ulteriore ponderazione tra diritti eventualmente configgenti, apparirebbe
eludere intendimento del costituente che ha voluto affidare l’individuazione
dei limiti all’esercizio del diritto di sciopero esclusivamente alla sede
legislativa, ove la dialettica politica può liberamente e pubblicamente
svilupparsi”.
In senso conforme vedasi anche Consiglio di Stato del 1° Giugno
1994, in Foro Amministrativo 1994, pag. 1388.
La posizione degli esponenti trova sostanziale conferma nel comunicato
pubblicato in data 27/6/01 sulla stampa locale e nazionale della Associazione
Nazionale Magistrati (che si produce) che manifesta le stesse perplessità
sulla legittimità dei contenuti dell’ordinanza impugnata
2) Illegittimità della lett. A) n. 1, n. 2, n. 4, e della lett.
B) n. 2 e 3, dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere sotto il profilo
della carenza dei presupposti, nonché per difetto e/o illogicità
e/o contraddittorietà della motivazione. Illegittimità per
violazione dell’art. 2 T.U. L.P.S.
Ai sensi dell’art. 2 R.D. 773/1931, il Prefetto, in caso di urgenza
o per grave necessità pubblica ha facoltà di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Dopo la rilettura dell’art. 2 fatta dal giudice delle leggi, il potere
extra ordinem riconosciuto al Prefetto incontra limiti precisi, e cioè:
a) la conformità del provvedimento ai principi dell’ordinamento;
b) l’efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica
l’adozione; c) la necessità che esso comporti il minior sacrificio
possibile per i privati destinatari dello steso provvedimento; d) la congruità
della motivazione, nel senso che dal testo dell’ordinanza deve emergere
la sua necessità ed urgenza ai fini della tutela dell’ordine pubblico
(v. Cons. Stato n. 467/94). Nella fattispecie, non sono stati rispettati
i criteri indicati, come di seguito si spiega.
a) Quanto all’urgenza - Il provvedimento impugnato
difetta del presupposto dell’urgenza. E’ stato adottato infatti in vista
del vertice dei G8, cui partecipano i capi di stato degli otto paesi più
industrializzati. La decisione di effettuare tale vertice nella citta di
Genova è stata presa da lungo tempo, tanto che il legislatore ha
avuto occasione di intervenire ripetutamente in previsione del vertice.
Sono stati adottati con legge dello stato provvedimenti finanziari per
l’organizzazione del vertice, e sempre con legge dello Stato, sono stati
altresì adottati provvedimenti per garantire la sicurezza dei partecipanti
al vertice (vedasi a tale riguardo art. 4 L. n. 149 del 8/6/2000 che ha
attribuiti al Prefetto di Genova il potere di avvalersi di un contingente
militare delle Forze Armate, con una facoltà di spesa di 4 miliardi
per l’anno 2001).
Non si può dunque certo ritenere che il vertice del G8 sia giunto
inaspettato o improvviso, essendo evento pianificato e programmato da tempo.
Stupisce dunque che l’adozione di provvedimenti tanto gravi da comportare
a tutti gli effetti una sospensione per ben cinque giorni delle libertà
costituzionali sopra enunciate, sia stata adottata con provvedimento d’urgenza.
Il provvedimento in oggetto appartiene alla categoria delle ordinanze
extra ordinem, o ordinanze libere, che si caratterizzano per la loro immediata
destinazione a fronteggiare situazioni di emergenza, non superabili con
gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità
(si veda in tal senso Cons. Stato IV, n. 467/1994, in F.Amm 1994, pag.
1388; Cons. Stato, V n. 789/1960, Cons. Stato n. 345/1971). Il presupposto
di tali ordinanze è l’indifferibilità dell’intervento, cioè
uno stato di necessità o di forza maggiore, da fronteggiare con
immediatezza. Il legislatore ha avuto tutto il tempo di intervenire in
vista del vertice G8, come del resto ha già fatto con l’adozione
dei provvedimenti sopra indicati.
Il difetto dell’urgenza emerge dalla stessa lettura delle premesse
al provvedimento, ove si afferma che si ritiene di emanare il provvedimento
con “un certo anticipo” rispetto alla data stabilita. La stessa espressione
usata dal Prefetto, nega in radice qualsiasi possibilità di ritenere
sussistente il presupposto dell’urgenza. Tutte le disposizioni impugnate
devono dunque essere annullate per difetto del presupposto dell’urgenza
b) Quanto alla durata dei divieti -. Si rileva che ulteriore
limite delle ordinanze extra ordinem è la loro efficacia limitata
nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica l’adozione (v. Cons.
Stato n. 467/1994). Si ritiene lesivo di tale principio il fatto che i
divieti contenuti nell’ordinanza de quo, indicati in rubrica, inizino a
decorrere sia per la zona Gialla che per la zona Rossa dalle ore 7 del
18 Luglio 2001, ovvero già due giorni prima dell’inizio del vertice,
fissato per i giorni 20, 21, 22 Luglio.
Si rileva che peraltro non è dato rinvenire nell’ordinanza in
oggetto, alcuna motivazione in ordine al fatto che i divieti siano tanto
anticipati rispetto all’inizio del vertice. Si rileva dunque l’illegittimità
dell’ordinanza nella parte in cui l’efficacia delle disposizioni ivi contenute
è anticipato rispetto all’inizio del vertice.
c) Quanto alla proporzionalità del provvedimento
agli interessi tutelati. Le ordinanze di cui all’art. 2 TULPS, devono essere
tali da comportare il minor sacrificio possibile per i privati destinatari
delle stesse. Trattasi del requisito della proporzionalità del provvedimento
alla tutela dell’ordine pubblico, come appare chiaro dalla lettura della
Sentenza della Consulta (v. anche Cons. Stato n. 467/1994, TAR Campania
n. 357/1995). Nella specie risulta evidente la sproporzione delle prescrizioni
di cui all’ordinanza impugnata, con il pericolo che si intende evitare.
Di fatto, qualora il provvedimento impugnato trovasse applicazione si
avrebbe il surreale risultato di creare, almeno nel centro cittadino e
nelle zone limitrofe, una sorta di città fantasma, nella quale saranno
chiusi i negozi, i ristoranti, le botteghe artigiane, gli studi professionali,
tutti gli esercizi pubblici in genere, ove non ci si potrà muovere
né con i mezzi propri né con quelli pubblici. In pratica,
un provvedimento senza precedenti in una città del mondo occidentale,
da sempre all’avanguardia nell’affermazione e nella tutela dei diritti
civili e delle libertà democratiche.
Si ritiene che tale vizio sia comune a tutte le disposizioni dell’ordinanza
prefettizia indicate in rubrica ed in particolare a quelle riferite alla
zona gialla (divieto di manifestazione e volantinaggio, e limiti alla circolazione).
d) Congruità della motivazione. Il provvedimento è
altresì illegittimo perché carente nell’individuazione della
motivazione che ha portato alla sua adozione. Nelle premesse dell’ordinanza,
viene dato atto soltanto che sussistono gravi necessità di adottare
un provvedimento straordinario indispensabile alla tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica. L’unica motivazione che viene data tuttavia è
che nei giorni 20/21/22 Luglio Genova ospiterà i G8, e che sussistono
informative acquisite in ordine a prevedibili disordini e turbative dell’ordine
pubblico. In pratica la motivazione dell’ordinanza in esame si risolve
in una mera tautologia, in quanto motiva la necessità di adottare
provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico con prevedibili turbative dell’ordine
pubblico. Non viene tuttavia esplicitato il contenuto delle informative,
né la fonte, né viene addotta alcuna giustificazione della
necessità di ciascun singolo tipo di divieto.
Si precisa peraltro che il cartello di oltre 700 associazioni che ha
deciso di promuovere un’azione di critica e di contestazione al vertice
dei G8 (nominato Global Social Forum), ha dichiarato pubblicamente che
ha intenzione di svolgere una protesta assolutamente pacifica. Si allega
il manifesto sottoscritto dagli aderenti al GSF. Ciò sembra rendere
ulteriormente ingiustificate la tipologia e l’entità delle misure
adottate dal Prefetto. Né si può ritenere legittimo sospendere
le libertà costituzionali in una intera città per un periodo
così lungo.
Si ritiene invero che ogni singola disposizione, ovvero il divieto
di accesso pedonale, il divieto di accesso veicolare, il divieto di manifestare
e di volantinaggio nella Zona Rossa nonché i divieti analoghi fissati
per la Zona Gialla avrebbe dovuto essere sostenuta da idonee motivazioni.
Dalla motivazione di ciascun singolo provvedimento deve emergerne la “necessità
e l’urgenza ai fini e per le ragioni di ordine pubblico. La previsione
di un turbamento di quest’ultimo deve essere fondato non su mere congetture
ed ipotesi, ma su elementi concreti, dalla cui indicazione il giudice deve
poter dedurre il motivo che giustifica la particolare e contingente tutela”
(v. Cons. Stato n. 467/1994).
3) Illegittimità della delega di poteri al Questore di cui alle
lettere A e B dell’ordinanza prefettizia e all’autorità di Polizia
di cui alla lett. B) n. 3, per violazione dell’art. 2 TULPS e incompetenza
relativa.
L’ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS, in quanto esercizio di un
potere di carattere eccezionale, deve essere completa di tutti i suoi elementi,
considerato che il potere è attribuito dalla legge unicamente al
Prefetto. Ne deriva l’illegittimità della delega operata a favore
del Questore, ai fini della individuazione dei limiti della Zona Gialla
e Rossa, nonché dell’Autorità di polizia per l’individuazione
delle aree sensibili interne alla Zona Gialla ove introdurre ulteriori
divieti alla circolazione, sosta e fermata dei veicoli.
Si sottolinea un ulteriore profilo di illegittimità di tale
delega di poteri, effettuata in base ad una ordinanza comunque illegittima
per tutti i motivi sopra descritti.
Ciò premesso si insta
IN VIA CAUTELARE
Per la sospensione del provvedimento impugnato, relativamente
alle disposizioni contenute nelle lettere A), n. 1, n. 2, n. 4, e B), n.
2 e 3. Sussistono infatti gli estremi del fumus boni iuris, in considerazione
di tutto quanto riportato nella parte precedente del presente atto
Sussistono inoltre i presupposti del periculum in mora in considerazione
del fatto che qualora intervenisse una pronuncia di accoglimento del presente
ricorso successivamente al vertice dei G8, si produrrebbe irreparabilmente
la lesione dei diritti e delle posizioni che si assumono violate dalla
presente ordinanza.
NEL MERITO
Per l’annullamento dell’ordinanza prefettizia, limitatamente alle
disposizioni indicate in rubrica o a quella parte di esse delle quali l’ill.mo
giudice riterrà l’illegittimità.
Genova lì 02/07/01
Avv. Dario Rossi Avv. Roberto La Macchia,
Avv. Emilio Robotti
Avv. Roberto Carapelle, Avv. Nicola Vetrano
A S.E. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale
Istanza per l’abbreviazione dei termini
I sottoscritti avvocati, Dario Rossi, Emilio Robotti, Roberto Lamacchia,
Roberto Carapelle, Nicola Vetrano, difensori del Centro Ligure per la Documentazione
per la Pace, del Circolo Nuova Ecologia – Lega Ambiente, nel ricorso che
precede,
tenuto conto
- che il provvedimento impugnato dovrebbe essere eseguito entro il
18 Luglio 01,
- che è eccezionale interesse dei ricorrenti, che venga
fissata la discussione della richiesta sospensiva con la massima urgenza,
- che dal calendario delle udienze del Tar Liguria risulta fissata
l’udienza di sospensiva per il giorno 12 Luglio,
chiede
l’abbreviazione del termine stabilito dall’art. 36, 2° c., R.D.
17/08/1907, n. 642.
Con osservanza
Genova lì 02/07/01.
Avv. Rossi D., Robotti E.,
Lamacchia R, Carapelle R.,
Vetrano N.
IL PRESIDENTE
Vista l’istanza che precede,
visto l’art. 36 3° c. R.D. 17/08/1907, n. 642, ritenuta l’urgenza,
DECRETA
Il termine previsto dal 2° c. del citato art. 36, relativamente
alla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, è
abbreviato;
fissa
per la discussione della stessa, la camera di consiglio del giorno
12 Luglio 2001
ore
manda
i ricorrenti a notificare, a loro cura e spese, copia dell’istanza
e del presente provvedimento, alla parte intimata, entro le ore
Genova lì
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